Rinnovo marchio

La concessione del marchio è soggetta a rinnovo annuale (art.7 comma 2 DPR 22/05/99) previo pagamento di un diritto pari alla metà di quello fissato per ottenere la concessione stessa, da versare entro il 31 gennaio.
Se il pagamento viene effettuato oltre il 31 gennaio, si applicherà un'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, del pagamento del diritto.

 

Consulta le tabelle relative all'indennità di mora:

- Indennità di mora – imprese artigiane, importatrici, commerciali con laboratorio annesso e quelle che svolgono l’attività di vendita di materie prime e/o semilavorati (diritto dovuto per rinnovo 32,00 euro)

- Indennità di mora – imprese industriali con meno di 100 dipendenti (diritto dovuto per rinnovo 129,00 euro)

- Indennità di mora – imprese industriali con più di 100 dipendenti (diritto dovuto per rinnovo 258,00 euro)

 

Qualora il pagamento non venga effettuato entro il 31 dicembre il marchio si considera decaduto e la Camera di commercio provvederà alla cancellazione dal Registro e al ritiro dei punzoni, dandone comunicazione al Questore affinché provveda al ritiro della licenza di Pubblica Sicurezza, ove posseduta.

Qualora la decadenza sia stata dovuta al solo mancato pagamento del rinnovo annuale, l'Assegnatario può richiedere la riattribuzione del marchio attraverso una nuova Iscrizione al Registro Assegnatari Marchi per Metalli preziosi. 

Ultima modifica: Domenica 28 Aprile 2024