Spedizionieri

SPEDIZIONIERI

 

A norma dell’art. 1737 cc e della legge 1442 del 1941 (Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri), lo spedizioniere è colui che svolge opera di intermediazione fra un soggetto (committente o mandante) che ha necessità di spedire beni via terra, mare o aria, e colui che effettua il trasporto (vettore).

L’attività di spedizioniere può essere svolta solo sotto forma di impresa.

Con l’art. 76 del D. Lgs. 59/2010 è stato soppresso l’elenco degli spedizionieri, per cui ad oggi l’attività è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legge istitutiva:

 

REQUISITI MORALI

- non aver subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

- non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 (antimafia)

 

REQUISITI PROFESSIONALI

Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale

- laurea o diploma di laurea ad indirizzo commerciale o giuridico

b) esperienza professionale

- avere svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione

c) (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in paese terzo)

- riconoscimento del proprio titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (ex titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007)

 

I requisiti morali e professionali richiesti dalla legge devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, in caso di società da tutti i legali rappresentanti ed infine dai preposti, se nominati.

 

REQUISITI FINANZIARI

a) adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro;

- nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, è possibile integrare il requisito della capacità finanziaria fino alla concorrenza del limite di 100.000 euro, con fideiussioni bancarie o assicurative;

- per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché' mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra di € 100.000.

b) versamento di una cauzione pari ad Euro 258,23, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività, che può essere prestata o mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato. Lo svincolo della cauzione deve essere richiesto dall’impresa contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività.

 

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

 

L’art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011 stabilisce che l’Ufficio del Registro delle Imprese, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività.

Sono tenuti alla verifica dinamica le imprese (ditte individuali e società) e tutti i soggetti che svolgono l’attività di spedizioniere (preposti, collaboratori etc..).

La mancata verifica comporta l’inibizione alla prosecuzione dell’attività.

 

 

PER CONTATTI

Ufficio Albi e Ruoli 

mail:albi.ruoli@irpiniasannio.camcom.it

0825.694.237-266

Orario al Pubblico:

da lunedì a venerdì ore 8,30 – 12,00

lunedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Ultima modifica: Venerdì 17 Febbraio 2023