Ricorso contro i provvedimenti dell'UIBM
Il ricorso deve essere redatto in carta semplice e indirizzato "Alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi", via Molise, n. 19 – 00187 Roma.
Quando
- entro il termine di 60 giorni dalla data in cui l'interessato riceve comunicazione o conoscenza del provvedimento; il ricorso deve essere notificato tramite ufficiale giudiziario sia all'UIBM che ai controinteressati a cui si riferisce.
Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, il termine di 60 giorni decorre dal giorno in cui scade il termine della loro pubblicazione, se questa è prevista da disposizione di legge o di regolamento; - entro 30 giorni dall'ultima notifica (come sopra descritto) il ricorso deve essere depositato, con la prova delle avvenute notifiche e previo il pagamento delle tasse prescritte.
Modalità di deposito
- in modalità telematica direttamente sul sito dell'UIBM: l’accesso al portale è possibile tramite SPID o CIE per i residenti in Italia e può essere necessario il possesso di una firma digitale;
per usufruire del servizio è necessario avere una casella PEC. E' comunque richiesta anche la spedizione della documentazione in originale alla Commissione dei ricorsi; - a mezzo servizio postale, per raccomandata con ricevuta di ritorno spedita direttamente alla Commissione dei Ricorsi. In tal caso la Segreteria della Commissione cura l'inoltro alla Camera di commercio di Roma per la verbalizzazione del deposito del ricorso con la data corrispondente a quella di ricezione da parte di detta Segreteria;
- in modalità cartacea presso la Camera di commercio dove è avvenuto il deposito al quale il ricorso si riferisce.
Documenti da presentare in Camera di commercio ai fini del ricorso
Modulo di domanda
Disponibile esclusivamente on-line in formato PDF editabile, prevede:
- compilazione al computer prima della stampa (non devono essere compilati a penna);
- stampa no fronte-retro;
- firma e consegna in duplice copia (almeno una con firma in originale).
Il modulo di domanda è differente a seconda del firmatario, che può essere
- direttamente il titolare (modulo per richiedente)
oppure, in sua rappresentanza,
- un mandatario abilitato all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale (modulo per mandatario). L'elenco dei mandatari autorizzati è disponibile sul sito www.ordine-brevetti.it;
- un avvocato (modulo per rappresentante).
Al modulo di domanda vanno allegati eventuali fogli aggiuntivi se lo spazio dedicato all'inserimento dei dati non è sufficiente.
Allegati al modulo di domanda
- ricorso in originale più n. 3 copie ed eventuali allegati;
- prova dell'avvenuta notifica del ricorso a UIBM e a eventuali controinteressati;
- eventuali memorie aggiuntive a sostegno del ricorso. Le memorie, in originale e n. 3 copie, devono pervenire alla Segreteria della Commissione almeno sette giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso, salvo diversa indicazione;
- modulo di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dai titolari di dati personali solo ed esclusivamente se contenuti nella domanda. Leggi l'informativa sulla privacy;
- lettera di incarico o procura notarile, in caso di modulo di domanda per "mandatario" o per "rappresentante". La lettera di incarico, datata, sottoscritta con firma originale dal richiedente e dal mandatario/avvocato che agisce in nome e per conto del richiedente deve contenere il riferimento all'art. 201, decreto legislativo 10/02/2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). Se la lettera di incarico è stata già consegnata è sufficiente allegarne copia o citare il numero di deposito;
- bollettino postale in originale o quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesoreria Provinciale per il pagamento della tassa di concessione governativa ed eventuale marca da bollo, secondo le modalità indicate alla pagina Costi e modalità di pagamento.
UIBM: Ricorsi -Massimari delle sentenze della Commissione dei Ricorsi
Riferimenti normativi:
Articoli 135 e 136, d. lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI)