Diritto d'autore
Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e al cinema.
La normativa attribuisce al titolare dell'opera i diritti cosiddetti morali a tutela della personalità dell'autore (diritto alla paternità, integrità e pubblicazione dell'opera) e diritti di utilizzazione economica (riproduzione, esecuzione, diffusione e distribuzione dell'opera). Questi ultimi durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.
Software
Per proteggere il software la legge mette a disposizione due strumenti: il diritto d'autore e il diritto brevettuale. In diversi casi lo stesso software o anche solo una sua parte può essere protetto sia con il diritto d'autore che con il diritto brevettuale.
Si tratta di due differenti tipi di tutela. Il diritto d'autore protegge il software per come è scritto, dunque tutela la forma del codice (linguaggio di programmazione/linguaggio macchina).
Il brevetto, invece, protegge la funzionalità del software, quindi il modo in cui funziona e il risultato a cui porta, a prescindere dalla forma del codice.
La protezione del software come diritto d'autore
I software sono tutelati dalla normativa sul diritto d'autore in quanto ritenuti opere dell'ingegno a carattere creativo.
In particolare, sia in Italia con la legge sul diritto d'autore (l. 633/1941) che a livello internazionale con l'accordo TRIPs, il software nei suoi codici sorgente e codici oggetto viene equiparato alle opere letterarie.
Per godere della protezione del diritto d'autore il software deve essere originale rispetto ai software preesistenti.
La protezione del software nasce automaticamente con la sua creazione e i diritti che si acquisiscono sono di due tipi: morali e patrimoniali. Il diritto morale è inalienabile, mentre i diritti patrimoniali possono essere trasferiti e consistono essenzialmente nei diritti di utilizzazione economica (cioè il diritto di pubblicare, diffondere e commercializzare il software).
Tali diritti vengono riconosciuti all'autore del software, cioè a chi ha creato il programma; se però l'autore è un lavoratore dipendente che ha creato il software nell'ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro o al committente.
Il software può essere depositato presso il pubblico registro per il software istituito presso la SIAE.
Il deposito può essere effettuato da chi lo ha pubblicato: per pubblicazione si intende la data in cui per la prima volta il software è stato ceduto o è stato utilizzato dall'autore.
Per la registrazione di un programma consultare le modalità indicate da SIAE.
L'esemplare del programma depositato non potrà essere consultato da nessuno. La registrazione sul pubblico registro del software vale come prova dell'esistenza del programma e di chi ne sia l'autore.
La protezione del software come brevetto
Non tutti i software sono brevettabili. Un software per essere brevettabile deve apportare una soluzione tecnica ad un problema tecnico e soddisfare i normali requisiti di brevettabilità delle invenzioni, in particolare la novità e l'attività inventiva.
Deve esistere, quindi, un "effetto tecnico" ulteriore rispetto alla normale interazione del software con i dispositivi hardware.
Ad esempio sono brevettabili i software relativi alla compressione dei dati o all'accelerazione video ma non i programmi di contabilità, in quanto soluzioni ad un problema economico.
Differenze tra protezione del software come diritto d'autore o come brevetto
- Il diritto d'autore protegge il programma come se fosse un'opera letteraria, ossia per il modo in cui è scritto, per cui ogni volta che viene scritto un programma che esegue la stessa funzione, ma utilizzando una scrittura differente, non si ha violazione dei diritti d'autore.
- Il brevetto, invece, tutela il programma come metodo e quindi da un punto di vista della sequenza delle fasi che vengono eseguite, sia che siano espresse in forma logica che in forma di algoritmo.
Indirizzi utili
Il sito della SIAE
Pubblico registro del software