Lunedì 28 Aprile 2025
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La nuova deliberazione introduce principalmente modifiche nei formati di firma e marca dei documenti, utilizzo di nuovi algoritmi. La firma digitale viene realizzata facendo un riassunto del file (hash o digest) e successivamente cifrando questo riassunto con la chiave privata presente nel dispositivo del titolare. Il tutto viene poi ricomposto in un unico file. La precedente deliberazione prevedeva che il digest venisse creato con algoritmo SHA-1, le debolezze che sono state scoperte nell'algoritmo di digest SHA-1 hanno portato a prevedere l'introduzione della versione piu' robusta dello stessa famiglia di algoritmi, lo SHA-256 il tutto viene ricomposto nel formato CAdES, ritenuto indispensabile per rispettare le norme europee sulla firma digitale. Il formato pkcs#7 ora CAdES e' il piu' diffuso. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di accettare almeno questo formato. Nel caso in cui si possiede una Smart Card per firmare secondo le nuove modalita' bisognerà disporre di un collegamento internet attivo ed ACCETTARE gli aggiornamenti che Dike propone. Se verranno accettati gli aggiornamenti, le funzioni di firma e di marcatura, in maniera trasparente per l'utente, applicheranno i nuovi algoritmi e formati di firma.
Nel caso di utilizzo della Business key bisognerà disporre di un collegamento internet attivo ed accettare gli aggiornamenti che la Business Key propone. Se verranno accettati gli aggiornamenti, le funzioni di firma e di marcatura, in maniera trasparente per l'utente, applicheranno i nuovi algoritmi e formati di firma.
La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta, la firma cosiddetta “olografa”.
La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, qualunque esso sia: una lettera, un atto, un messaggio . Come tale, non va confusa con altri strumenti definiti "elettronici", come ad esempio la firma autografa scannerizzata e conservata come immagine. La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:
• la sottoscrizione di un documento informatico;
• la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario;
• la sicurezza della provenienza del documento;
• la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata.
Per questo ed altri problemi tecnici, occorrerà sempre far riferimento al sito dell’Ente Certificatore: nel caso di specie a INFOCERT, e quindi www.infocert.it. In tal caso occorrerà verificare se si tratta di Business Key o Business Key Lite; successivamente, si dovrà provvedere a scaricare sul proprio pc i software danneggiati e reintegrarli all’interno dello strumento di firma. In casi del tutto estremi si potrà provvedere prima alla formattazione della chiave e successivamente alla fase di inserimento dei software.
Si fa presente, comunque, che il dispositivo viene rilasciato dalla Camera e, per eventuali problemi tecnici che si possano verificare in seguito, non bisogna mai rivolgersi alla Camera di Commercio in quanto, nelle sue funzioni, non rientra quella di assistenza tecnica.
Chiunque può richiedere la firma digitale indipendentemente dal proprio lavoro, dal possesso o meno di una carica sociale, in quanto, sostituendo la firma olografa in formato digitale, tutti possono richiederla per porre in essere atti modificativi dello status familiare, patrimoniale, societario, personale. I requisiti necessari per richiedere un dispositivo di firma digitale sono:
- aver compiuto 18 anni;
- essere in possesso di un codice fiscale;
-essere in possesso di un documento di identità in corso di validità ed indirizzo di posta elettronica, non necessariamente certificata.
Il Soggetto richiedente la firma digitale dovrà presentarsi (non è mai ammessa la delega) allo sportello a ciò adibito, entro gli orari di ufficio recando con sé oltre i documenti di cui sopra, copia del documento da esibire.
No, ma potrà allegare il CV professionale per la valutazione di coerenza della proposta progettuale
No, non è possibile. Il bando è finalizzato all'introduzione di innovazione nei processi aziendali e non all'ammodernamento dei macchinari e attrezzature; pertanto l'investimento oggetto della domanda deve necessariamente prevedere una quota (non inferiore al 50%) di consulenza qualificata per affiancare l'impresa nell'implementazione dell'innovazione in azienda
Si. La distribuzione delle spese ammissibili ipotizzata è conforme alle prescrizioni del bando.
No, i fornitori devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2. Tale caratteristica deve essere posseduta, alla data della presentazione della domanda di voucher dall’azienda fornitrice, indipendentemente dall’esperienza lavorativa dei suoi soci/dipendenti che sarà oggetto del curriculum aziendale. Tale vincolo è tassativo.
Per l'iscrizione dell'Impresa Individuale Artigiana la procedura è la seguente.
Comunicazione Unica Artigiana – Iscrizione.
La procedura genera in automatico il modello artigiano, quindi non esiste il campo Inps.
Con la procedura Comunica Starweb occorre compilare il riquadro "Dati persone - Gestione Responsabili Attività” inserendo il nuovo soggetto e cessando il vecchio.
I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti: