Lunedì 28 Aprile 2025
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Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi (salvo diversa volontà concorde fra le parti), decorrente dalla data di deposito della domanda senza essere soggetta a sospensione feriale.
E’ una persona imparziale, neutrale, indipendente ed esperta che non decide la controversia, ma ha il compito di contribuire alla sua definizione e al suo superamento facendo dialogare le parti allo scopo di far emergere i loro reali interessi e gli esatti termini della questione.
I costi della procedura di mediazione sono indicati nel Tariffario allegato al Regolamento adottato dalla Camera di Commercio e si dividono in diritti di segreteria (che devono essere versati dalla parte istante al momento del deposito della domanda e dalla parte invitata, invece, al momento del deposito del modulo di adesione) e in spese di mediazione (dovute da entrambe le parti e variano a seconda del valore della controversia).
Per avviare un tentativo di mediazione, occorre depositare apposita domanda presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione, utilizzando gli appositi moduli pubblicati e scaricabili dal sito internet camerale.
Il Mediatore redige verbale di mancata conciliazione dando atto della mancata partecipazione della parte. Nel successivo ed eventuale giudizio, il Giudice può desumere argomenti di prova nel caso in cui ritenga che non ci sia stato un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Il Giudice, inoltre - ex articolo 2, comma 35 sexies Legge 148/2011-, condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nel caso il tentativo di mediazione non riesca, le parti restano libere di rivolgersi all’Autorità giurisdizionale ordinaria.
La Mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una lite.
Non è obbligatoria poiché le parti possono partecipare personalmente agli incontri. Tuttavia, qualora le parti volessero avvalersi dell’assistenza legale, occorre informare la Segreteria di Mediazione di tale evento ed allegare il mandato a conciliare rilasciato al legale.
Per entrambe le tipologie di controversie non si applicano le disposizioni di cui al D.L.vo 4 marzo 2010, n.28, ma continueranno ad applicarsi il Regolamento di Conciliazione adottato dalla Camera di Commercio e la normativa specifica (delibera AGCOM n.173/07/CONS e Legge 18/6/1998, n.192 art.10, comma 1).
si sono ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 31 gennaio 2020 purchè coerenti con quelle specificate nello stesso bando e con la documentazione di spesa e di avvenuto pagamento conforme alle prescrizioni del bando. In tal caso in luogo dei preventiivi saranno allegate le fatture elettroniche. In mancanza della dicitura prevista dal bando sulle fattture (Iniziativa cofinanziata dalla CCIAA di Avellinoecc.) si produrrà una dichiarazione integrativa del fornitore controfirmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con i riferimenti della fattura già emessa.e dei beni/servizi forniti riportante la dicitura prevista