Lunedì 28 Aprile 2025
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Il cerchietto con la “R” di registrato si può mettere solo dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha rilasciato l’attestato di registrazione.
Si, anche se non esistono norme di riferimento che fissino dei parametri per determinare il valore di un marchio. Nel caso di cessione, saranno le parti ad attribuire un valore al marchio, anche avvalendosi di appositi studi professionali specializzati in materia, per esempio Mandatari autorizzati. Nel caso in cui il marchio appartenga ad una società il suo valore figurerà in bilancio tra i beni immateriali (marchi e brevetti).
Chiunque può depositare un marchio. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un’impresa. La domanda di deposito di un marchio può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo. Si ricorda comunque che il mancato utilizzo del marchio, anche tramite la licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.
No, perché i diritti di utilizzo esclusivo del marchio e le relative tutele vengono conferite con la registrazione, ma hanno effetto dalla data del deposito.
In primo luogo, una volta accertato che un’azienda stia effettivamente utilizzando un brevetto uguale o simile al proprio, è possibile mandare una lettera di diffida all’azienda, tramite un legale, se si riceve una risposta negativa si può iniziare un’azione giurisdizionale vera e propria.
In primo luogo, una volta accertato che un’azienda stia effettivamente utilizzando un marchio uguale o simile al proprio, per la stessa classe di prodotti o servizi, o per classi affini, è possibile mandare una lettera di diffida all’azienda, tramite un legale, se si riceve una risposta negativa si può iniziare un’azione giurisdizionale vera e propria.
Attraverso il deposito della domanda alla Camera di Commercio che provvederà all’invio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
La domanda di invenzione viene esaminata da esperti. Qualora la domanda risultasse incompleta o la descrizione non fosse sufficientemente chiara, il richiedente viene invitato ad integrare o modificare la documentazione, in un termine prestabilito.
Se tuttavia le integrazioni non fossero ritenute sufficienti a conferire alla domanda di invenzione i requisiti previsti dalla legge, in particolare se fosse priva di “attività inventiva” o se non fosse atta ad avere un’applicazione industriale, o se la descrizione dell’invenzione risultasse insufficiente, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica la reiezione della domanda all’interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni.
La realizzazione di un prototipo non è richiesta ai fini del deposito della domanda di invenzione. La domanda prevede infatti la compilazione di appositi moduli e la redazione di una descrizione dell’invenzione, che deve essere comprensibile e dettagliata, in modo tale che una persona esperta del ramo possa essere in grado di realizzarla.
E’ una persona imparziale, neutrale, indipendente ed esperta che non decide la controversia, ma ha il compito di contribuire alla sua definizione e al suo superamento facendo dialogare le parti allo scopo di far emergere i loro reali interessi e gli esatti termini della questione.