Lunedì 28 Aprile 2025
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Sì, occorre solo indicare la Provincia dell’Ente camerale a cui la richiesta è indirizzata.
Se lo strumento è già stato sottoposto a verifica prima da un fabbricante a ciò autorizzato, occorre esclusivamente darne comunicazione all’Ufficio Metrico camerale. Se tale operazione, invece, non è avvenuta da parte del fabbricante, occorre che l’utente richieda la verifica all’Ufficio Metrico, utilizzando l’apposito modulo.
Occorre compilare l’apposito modulo di richiesta di verifica metrica reperibile presso il competente Ufficio Metrico o scaricabile dal sito internet camerale e pagare il prescritto diritto di segreteria.
L’utente che detiene uno strumento metrico per il solo ed esclusivo impiego in controlli interni di lavorazione non è soggetto alla verifica periodica, ma deve provvedere a distinguere tale strumento esonerato da quelli soggetti a verifica mediante l’applicazione sullo strumento esonerato di una iscrizione, in caratteri chiari ed indelebili, della sotto riportata dicitura: “Strumento non sottoposto a verificazione periodica; ne è vietato l’uso in rapporto con i terzi, art.692 C.P.” (circolare n.38 del 16/3/1970).
Occorre che il subentrante verifichi la presenza di un bollino verde sullo strumento, consistente in un’etichetta adesiva distruttibile con la rimozione, su cui è riportato l’anno e il mese di scadenza della validità della verifica effettuata. E’, in ogni caso, opportuno informare l’Ufficio Metrico camerale dell’avvenuto subentro.