Lunedì 28 Aprile 2025
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Sì, ma prima si deve ottenere la riabilitazione del nominativo dal Tribunale ai sensi dell'art. 17 della L. n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni. Condizione per ottenere la riabilitazione è che sia trascorso un anno dall'ultimo protesto. La richiesta di riabilitazione va presentata al Tribunale competente.
Sì, purché il pagamento (comprensivo di interessi e spese) sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto. Se il pagamento è avvenuto dopo detto termine occorre verificare se vi sono i requisiti per la riabilitazione.
Rimangono iscritti per 5 anni dalla data di registrazione, sempre che, nel frattempo, non ne venga disposta la cancellazione da parte del Dirigente dell'Ufficio protesti o la sospensione da parte del Tribunale.
Sì, purché i protesti siano levati a carico del medesimo soggetto giuridico.
Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la Riabilitazione del nominativo ai sensi della L. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.
La carta cronotachigrafica viene rilasciata entro 15 giorni dalla data di richiesta.
Occorre presentare apposita denuncia all’Autorità di Polizia dello Stato in cui si è verificato l’evento ed allegarne copia al modulo per il rilascio di una nuova carta sostitutiva.
E’ competente la Camera di Commercio nel cui ambito territoriale ricade la residenza anagrafica del conducente, in caso di rilascio di carta del conducente, oppure la sede legale, in caso di rilascio della Carta Azienda.
Hanno validità 5 anni dalla data di emissione e sono rinnovabili alla scadenza.
Sì, occorre solo indicare la Provincia dell’Ente camerale a cui la richiesta è indirizzata.