Mediazione civile e commerciale

La Mediazione è il procedimento con il quale, grazie all’intervento del mediatore cioè di un professionista neutrale e imparziale, si cerca di individuare insieme alle parti una soluzione al conflitto che le oppone, attraverso l’organizzazione di incontri che permettano di confrontare in un clima disteso e sereno i differenti punti di vista, i bisogni concreti e gli interessi delle parti.

La Mediazione si conclude con un atto negoziale a cui si dà il nome di Conciliazione, che non è altro che la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento dell’attività di Mediazione. 

L'Organismo di mediazione della Camera di Commercio Irpinia Sannio è iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 345. 

Importanti novità sono contenute nel D.lgs. 28 del marzo 2010:

Il ricorso alla procedura di mediazione, oltre che su base volontaria, è previsto:

  • su invito del giudice alle parti. Il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione;
  • per la presenza di clausole di mediazione. Se il contratto o lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro assegna il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione davanti ad un organismo.;
  • quando la mediazione è condizione di procedibilità ossia quando è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione. Il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie: diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, condominio, risarcimento del danno derivante  da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; dal 30 giugno 2023 anche  associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.

Mediazione - In vigore la riforma "Cartabia" dal 30 giugno 2023. Di seguito le principali novità: 

L'art. 5 prevede, in aggiunta a quelle già previste, nuove materie per le quali la mediazione è obbligatoria:

- Associazione in partecipazione         - Rete 

- Somministrazione                                - Società di persone

- Subfornitura                                          - Consorzio

- Franchising                                            - Opera

Opposizione a decreto ingiuntivo 

Ai sensi del nuovo art. 5 bis, nel procedimento di opposizione, l’onere di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

Mediazione condominiale

L'amministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad un procedimento di mediazione (non è più necessaria la preventiva delibera assembleare). L'eventuale verbale di accordo deve contenere il termine entro il quale l'assemblea dovrà approvare l'accordo stesso con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. In caso di mancata approvazione nel termine la conciliazione si intende non conclusa.

Durata

La durata della procedura non può superare i tre mesi dal deposito della domanda, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Procedimento

Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

Partecipazione

Parti persone fisiche: le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Parti diverse dalle persone fisiche: partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Primo incontro tra le parti

Secondo il nuovo art. 8 il primo incontro è ora effettivo e non semplicemente informativo; ciò significa che le parti, con l'ausilio del Mediatore, potranno discutere subito il merito della controversia. Il mediatore espone preliminarmente la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Procedura del Servizio di Mediazione

Per dare inizio alla mediazione è sufficiente che una delle parti depositi una domanda di mediazione presso la Segreteria del Servizio.
La Segreteria provvederà a contattare l'altra parte ed organizzerà l'incontro secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento del Servizio di Mediazione. 

Elenco mediatori iscritti nella parte prima del Registro degli organismi pubblici, sezione A, presso il Ministero della Giustizia.

Incontri di Mediazione in video-conferenza

Con la legge  29 dicembre 2022 n. 197, il legislatore ha anticipato l’entrata in vigore di parte della riforma “Cartabia” al 28 febbraio 2023.  Tra le norme già in vigore rientra l'art. 8-bis in materia di mediazione telematica, che disciplina, tra l'altro, anche le nuove regole per la sottoscrizione del verbale. Si riporta di seguito il testo dell'art. 8-bis:

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.

5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005. 

 

Contatti

Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria del Servizio di Mediazione

Sede legale: Piazza Duomo n. 5- 83100 Avellino

sede operativa di Avellino:  Viale Cassitto, 7 – 83100 Avellino

Tel: 0825/694224-279-288

email: conciliazione.av@irpiniasannio.camcom.it

PEC: mediaconciliazione@av.legalmail.camcom.it

sede operativa di Benevento: Piazza IV Novembre n. 1 - 82100 Benevento

Tel. 0824/300205

email: annamaria.bibbo@irpiniasannio.camcom.it

PEC: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it

Responsabile dell'Organismo: dott.ssa Gemma Iermano (curriculum vitae)

 

 

 

 

 

 

Ultima modifica: Martedì 17 Settembre 2024