Il DIRITTO ANNUALE è un tributo obbligatorio che tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) devono versare a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale. La scadenza del pagamento coincide sempre con il primo acconto delle imposte sui redditi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ogni anno definisce con decreto l'importo da pagare. Ogni Camera di Commercio può deliberare una ulteriore maggiorazione rispetto a tali importi, volta a cofinanziare particolari iniziative dedicate alle imprese
Chi è tenuto a pagare
- le imprese individuali
- le società semplici
- le società commerciali
- le cooperative e le società di mutuo soccorso
- i consorzi e le società consortili
- gli enti pubblici economici
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
- le società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
- le società tra professionisti L. 183/2011
- le società estere con sede secondaria in Italia
nonché
- i soggetti collettivi iscritti solo al REA (fondazioni, associazioni...)
- le persone fisiche iscritte al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
- le unità locali di imprese con sede in altra provincia o all'estero
MISURE DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2024
Per prendere visione della nota prot. 383421 del 20/12/2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, contenente le misure del diritto annuale relative all'anno 2024, clicca qui.
Si rende noto che con Decreto in data 27/03/2024, entrato in vigore dal 24 aprile 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l’incremento del 20% delle misure del diritto annuale per la Camera di Commercio Irpinia Sannio, per gli anni 2024 e 2025.
Pertanto, dal 1° gennaio 2024, gli importi del diritto annuale dovuti dalle imprese che chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie, sono i seguenti:
Il versamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite la cassa automatica o tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.
CHI HA PAGATO PRIMA DEL 24/04/2024
Le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2024, al versamento del diritto annuale privo della maggiorazione camerale del 20%, sono tenute ad effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato ai sensi dell’art.17 comma 3, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n.435.
PER IMPRESE E UNITA’ LOCALI GIA’ ISCRITTE AL 31/12/2023, clicca qui.
Informazioni generali sul pagamento
Pagano in misura fissa: tutti gli imprenditori individuali (con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), i soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui: associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica) e le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero. Pagano in misura fissa anche le società semplici agricole e non, e le società di cui al c. 2 art. 16 D.Lgs. 96/2001 (società tra avvocati), che nei prossimi anni dovranno versare in base al fatturato.
Tutte le altre tipologie di impresapagano per il 2019 in base al fatturato. Individuazione dei righi del modello IRAP NOTA MISE 19230 del 03-03-2009-Riepilogo righi modello Irap
COME SI CALCOLA
griglia di calcolo per il tributo 2021
griglia di calcolo per il tributo 2022
griglia di calcolo per il tributo 2023 per imprese ubicate in provincia di Avellino
griglia di calcolo per il tributo 2023 per imprese ubicate in provincia di Benevento
griglia di calcolo per il tributo 2024 per imprese ubicate in provincia di Avellino
griglia di calcolo per il tributo 2024 per imprese ubicate in provincia di Benevento
PER LE NUOVE ISCRIZIONIil diritto dovuto è determinato dalla sezione in cui l'impresa viene iscritta in fase di prima istanza.
Casi particolari
- I soggetti iscritti al Registro delle Imprese pagano per la sede legale e per ogni Unità Locale, rispettivamente alla Camera di Commercio di iscrizione.
- Le sedi secondarie e le unità locali di imprese estere pagano lo stesso importo.
- I soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo) pagano il diritto solo per la sede e non per eventuali unità locali.
- Le imprese che hanno trasferito la sede legale da una provincia ad un’altra, versano il diritto alla sola Camera di provenienza, presso cui erano iscritte alla data del 1° gennaio.
- Le imprese che hanno trasformato la forma giuridica o cambiato la sezione di iscrizione al R.I. nel corso dell'anno, devono comunque versare il diritto dovuto in base all'iscrizione esistente al 1° gennaio.
- Le imprese che sono state incorporate per fusione, in altre società, per l'ultimo anno di iscrizione al Registro Imprese, sono tenute comunque al pagamento del diritto annuale, sia per la sede che per le proprie unità locali già iscritte al 1° gennaio, anche se l'atto di fusione è precedente alla data di scadenza ordinaria del diritto. Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice fiscale dell'impresa incorporata, anche se cancellata, in modo che questo possa essere correttamente attribuito sulla posizione. Le società incorporanti, quindi, non saranno tenute a versare alcun diritto annuale per le nuove unità locali derivanti dal conferimento, ma inizieranno a pagare per queste dall'anno successivo all'atto di fusione in base al fatturato realizzato (lo stesso vale per la scissione).
- Le imprese che hanno ceduto in parte o totalmente l'azienda, continuano a pagare il diritto annuale fino all'anno (compreso) di cancellazione dal Registro Imprese, a meno che la domanda non sia trasmessa entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'atto.
- Le imprese cancellate d'ufficio, per ordine del Giudice del Registro, anche se retroattivamente, continuano a pagare il diritto annuale fino all'anno (compreso) di emissione del decreto da parte del Giudice.
- Le imprese inattive, in liquidazione o con partita IVA cessata devono pagare il diritto annuale fino all’anno in cui viene richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese (presentazione domanda di cancellazione). Il diritto non è dovuto se la domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio con cessazione di attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
- Le Start-Up Innovative e gliIncubatori Certificati, non sono tenuti al versamento del diritto annuale, per i primi cinque anni, a partire dall'anno di iscrizione (compreso) nell'apposita sezione speciale in qualità di START-UP INNOVATIVA; tale esenzione è comunque dipendente dal mantenimento e dalla conferma dei requisiti (D.L. 179/2012 convertito con L. 221 del 2012).
- PMI INNOVATIVE: sono state previste dal D.L. 3/2015 che ha istituito un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up ma non l'esenzione dal diritto annuale.
Quando e come pagare
- Le imprese e unità locali iscrittein corso d'annodevono pagare il diritto entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione
- Le imprese già iscritte devono versare il diritto entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi
In entrambi i casi, entro un anno dalla relativa scadenza ordinaria, sarà possibile regolarizzare i mancati pagamenti tramite ravvedimento operoso (Circolare MF n.192 del 23/7/1998 n.192)
Come si paga
- Per le nuove iscrizioni direttamente in cassa automatica in sede di iscrizione o, nei 30 giorni successivi, con modello F24
- Per le imprese già iscritte esclusivamente con modello F24 o tramite la piattaforma online PagoPA
ATTENZIONE, QUINDI, ALLE RICHIESTE DI PAGAMENTO INGANNEVOLI RECAPITATE DA SOGGETTI PER INZIATIVE COMMERCIALI PRIVATE COMPLETAMENTE ESTRANEE ALLE ATTIVITA’ DELLE CAMERE DI COMMERCIO.
Istruzioni per la compilazione del modello F24
Nell’intestazione delMod. F24, oltre agli altri dati dell’impresa, è importante riportare il codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa) indicato nell’intestazione della presente comunicazione, in quanto è il dato che consente l’attribuzione del pagamento all’impresa.
Nella sezione “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” si deve indicare:
Codice Ente/Codice Comune |
Codice tributo |
Anno di riferimento |
Importi a debito versati |
---|---|---|---|
AV |
3850 |
20.. |
Importo da pagare |
Soggetti esonerati dall’obbligo di pagamento
Secondo quanto stabilisce l’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 359/2001, per essere esonerati dal pagamento del diritto non è sufficiente cessare l’attività o sciogliere la società e depositare il bilancio finale di liquidazione, ma occorre presentare l’istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese.
In base a tale principio, la domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello in cui:
- l’impresa individuale ha cessato l’attività
- le società e gli altri soggetti collettivi in liquidazione, hanno approvato il bilancio finale
- le società di persone e i consorzi si sono sciolti senza messa in liquidazione.
Sono inoltre esonerate, dall’anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento:
-
le imprese poste in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
(salvo l'esercizio provvisorio dell´attività) -
le cooperative sciolte per effetto di un provvedimento dell´Autorità Governativa (art. 2545 septiesdecies c.c.).
ATTENZIONE: le imprese che omettono o ritardano la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, o la denuncia di chiusura di unità locale/sede secondaria, saranno tenute al pagamento del diritto fino all’anno d’iscrizione. La regola si applica anche alle imprese individuali che cessano l'attività a seguito di conferimento in altra impresa.
Come recuperare i crediti
In caso di doppio pagamento del diritto o di versamento effettuato in misura eccedente il dovuto, il modo più semplice e veloce di recupero, consiste nel compensare, tramite modello F24, l'importo a credito, inserendolo nell'apposita colonna dei crediti compensati.
Prima di poter eseguire tale compensazione è però necessario contattare l’Ufficio Tributi per avere conferma dell'importo corretto utilizzabile.
La compensazione F24 può essere effettuata entro il termine di prescrizione ordinaria dei crediti.
Altrimenti, ma solo entro i ventiquattro mesi dalla data del versamento, è possibile chiedere il rimborso delle somme eccedenti, compilandol'apposito moduloe allegando copia dei modelli F24 relativi e copia del documento di identità del richiedente.
Dovranno essere indicate le coordinate bancarie per l'accredito diretto sul conto corrente e specificare un indirizzo e-mail (o recapito telefonico) al quale fare riferimento per comunicazioni da parte dell'Ufficio Tributi.
La richiesta di rimborso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento(Legge 488/1999, art. 17, comma 3), tramite posta elettronica certificataall'indirizzo: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it oppure franca.miano@av.legalmail.camcom.it
Istanze di cancellazione e risvolti sul diritto annuale
La Normativa in materia di deposito degli atti al Registro delle imprese, non richiede per le società in genere un termine entro il quale richiedere la cancellazione al Registro delle imprese ma, ai fini del pagamento del diritto annuale, la data dell’istanza di cancellazione, diventa rilevante.
A tal fine si ritiene utile rendere disponibile il seguente documento con le modalità operative per le imprese che sono in fase di liquidazione.
Normativa di riferimento
Normativa di riferimento:
- Legge n. 580/1993 art. 18
- Legge n. 488/1999 art. 17
- Decreto Ministeriale n. 359 del 11 maggio 2001 - Regolamento attuazione art.17 L.488/1999
- Circolare Ministero Industria n. 3513 del 22 maggio 2001
- Circolare Ministero Industria n. 3515 del 23 maggio 2001
- Circolare Ministero Industria n. 3520 del 24 luglio 2001
- Decreto Ministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005
- Regolamento camerale vigente
Informativa GDPR trattamento dati personali per riscossione tributi camerali
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino , con l'informativa, intende fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (indicato come “GDPR”) – in merito al trattamento dei dati personali dell'utenza con riferimento ai procedimenti finalizzati alla riscossione del Diritto annuale.
Si comunica che, con Decreto Ministeriale del 12-03-2020, entrato in vigore in data 27/03/2020, è stato ridefinito l’importo del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Avellino. Pertanto, per il 2021 gli importi sono stati rimodulati secondo la tabella allegata
Le imprese che si iscrivono o aprono nuove unità locali o sedi secondarie devono effettuare il versamento in base ai nuovi importi direttamente in cassa automatica scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei 30 giorni successivi, con modello F24.
CHI HA PAGATO PRIMA DEL 27/03/2020
Le imprese di nuova iscrizione che anteriormente al 27/03/2020 hanno corrisposto il tributo in base ai vecchi importi, dovranno versare la maggiorazione entro il 30 novembre 2020(saldo imposte sui redditi), a mezzo del modello F24.
PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2024 PER TALUNE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI
Si comunica che l'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al medesimo D.Lgs n.13/2024;
- adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014;
- partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Con nota prot.0033353 del 13/6/2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha confermato che la proroga stabilita con il decreto legge in oggetto si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
Diritto Annuale 2024: possibilità di versamento entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA.
Si comunica che per i soggetti per i quali era stato differito il termine di scadenza delle imposte 2024 (compreso il diritto annuale 2024) al 31 luglio 2024, è possibile effettuare il pagamento del dovuto entro i 30 giorni successivi ovvero ENTRO IL 30 AGOSTO 2024 con la maggiorazione dello 0,40%, così come indicato dalla nota Unioncamere prot.22339/U in data 30/07/2024.
Invece, per tutte le Imprese non rientranti nella proroga dei termini di cui in precedenza, e, quindi, con scadenza ordinaria 1 luglio 2024, è possibile – a far data dal 1 agosto – effettuare il versamento del diritto annuale 2024 avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (cosiddetto ravvedimento lungo da effettuarsi entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria).
Si ritiene utile far presente che per la corretta applicazione del ravvedimento operoso al diritto annuale è necessario versare contestualmente con mod.F24:
-
l'importo del diritto annuale - COD. 3850;
-
gli interessi legali calcolati a decorrere dal termine di pagamento - COD. 3851;
-
la sanzione, calcolata sull’importo del diritto annuale, pari al 6% (ravvedimento effettuato oltre trenta giorni ed entro un anno dal termine ordinario di pagamento) - COD. 3852.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento è inefficace.
Contatti Ufficio Tributi
Per informazioni, dalle ore 12.00:
- Per l'ufficio di Avellino:
- Franca Miano 0825.694.251 - franca.miano@irpiniasannio.camcom.it
- Caterina Zari 0825-694264 - caterina.zari@irpiniasannio.camcom.it
- Per l'ufficio di Benevento:
- Caterina Zari 0824-300500 - caterina.zari@irpiniasannio.camcom.it
- Teobaldo Tiseo 0824-300242 - teobaldo.tiseo@irpiniasannio.camcom.it