Giovedì 21 Novembre 2024
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Si comunica che per i soggetti per i quali era stato differito il termine di scadenza delle imposte 2024 (compreso il diritto annuale 2024) al 31 luglio 2024, è possibile effettuare il pagamento del dovuto entro i 30 giorni successivi ovvero ENTRO IL 30 AGOSTO 2024 con la maggiorazione dello 0,40%, così come indicato dalla nota Unioncamere prot.22339/U in data 30/07/2024.
Invece, per tutte le Imprese non rientranti nella proroga dei termini di cui in precedenza, e, quindi, con scadenza ordinaria 1 luglio 2024, è possibile – a far data dal 1 agosto – effettuare il versamento del diritto annuale 2024 avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (cosiddetto ravvedimento lungo da effettuarsi entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria).
Si ritiene utile far presente che per la corretta applicazione del ravvedimento operoso al diritto annuale è necessario versare contestualmente con mod. F24:
l'importo del diritto annuale - COD. 3850;
gli interessi legali calcolati a decorrere dal termine di pagamento - COD. 3851;
la sanzione, calcolata sull’importo del diritto annuale, pari al 6% (ravvedimento effettuato oltre trenta giorni ed entro un anno dal termine ordinario di pagamento) - COD. 3852.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento è inefficace.