Diritti per chi riceve una sanzione

IN CASO DI VERBALE

Quando si riceve un verbale di contestazione, il trasgressore ha diritto a:

  • presentare scritti difensivi entro 30 giorni dal ricevimento del verbale;
  • richiedere audizione personale ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge  n. 689/1981, che potrà essere effettuata anche in web conference;
  • esercitare il diritto di accesso, cioè prendere visione oppure ottenere una copia degli atti (verbale, ordinanza) da cui proviene la cartella, facendone richiesta secondo le modalità rintracciabili tramite il link: accesso documentale agli atti;

Non è consentito l'accesso agli atti a soggetti estranei al procedimento, se non muniti di delega scritta.

IN CASO DI ORDINANZA

Quando si riceve un'ordinanza-ingiunzione, il trasgressore ha diritto a:

  • esercitare il diritto di accesso, come sopra;
  • fare ricorso al Giudice entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

A QUALE GIUDICE PRESENTARE IL RICORSO

Il ricorso in opposizione  all'ordinanza-ingiunzione deve essere presentato al Giudice di Pace o al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, cioè del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dell'illecito da parte dell'Autorità competente.
 

 

Ultima modifica: Venerdì 26 Aprile 2024