Camera di Commercio Irpinia Sannio
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Diritti per chi riceve una sanzione

IN CASO DI VERBALE

Quando si riceve un verbale di contestazione, il trasgressore ha diritto a:

  • presentare scritti difensiv [1]i [1] entro 30 giorni dal ricevimento del verbale;
  • richiedere audizione personale ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge  n. 689/1981, che potrà essere effettuata anche in web conference;
  • esercitare il diritto di accesso, cioè prendere visione oppure ottenere una copia degli atti (verbale, ordinanza) da cui proviene la cartella, facendone richiesta secondo le modalità rintracciabili tramite il link: accesso documentale agli atti [2]; [3]

Non è consentito l'accesso agli atti a soggetti estranei al procedimento, se non muniti di delega scritta.

IN CASO DI ORDINANZA

Quando si riceve un'ordinanza-ingiunzione [4], il trasgressore ha diritto a:

  • esercitare il diritto di accesso, come sopra;
  • fare ricorso al Giudice entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

A QUALE GIUDICE PRESENTARE IL RICORSO

Il ricorso in opposizione  all'ordinanza-ingiunzione deve essere presentato al Giudice di Pace o al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, cioè del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dell'illecito da parte dell'Autorità competente.
 

 

Ultima modifica: Venerdì 26 Aprile 2024

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[1] https://www.irpiniasannio.camcom.it/sanzioni-amministrative-tutela-del-mercato-0/ho-ricevuto-un-verbale-contestazione/scritti-difensivi
[2] https://www.irpiniasannio.camcom.it/ufficio-relazione-pubblico
[3] https://www.milomb.camcom.it/accesso-documentale
[4] https://www.irpiniasannio.camcom.it/sanzioni-amministrative-tutela-del-mercato-0/ho-ricevuto-unordinanza-ingiunzione