L'elenco, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 313/1998, articolato su base regionale, è tenuto presso il Ministero per le Politiche Agricole e presso le Regioni. Le domande di iscrizione sono istruite dalla Camera di Commercio del luogo ove ha l’interesse operativo il richiedente.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE (Ministero-PIUE) aggiorna l'elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.
Tale elenco è diviso in due sezioni:
- Sezione A (panel di assaggiatori ufficiali) e
- Sezione B (panel di assaggiatori professionali) (art. 7).
Le regioni e le province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero.
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonchè per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313”.
Il suddetto decreto - che abroga il decreto ministeriale 18 giugno 2014 - disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonchè le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini con l'eventuale annotazione del possesso dell'attestato di idoneità di Capo panel.
I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini iscritti nell’elenco sono tenuti a fare le seguenti comunicazioni, inerenti la permanenza nell’elenco:
a) coloro che si iscriveranno nell’elenco dopo la data di entrata in vigore del presente decreto dovranno comunicare con apposita istanza, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, ogni tre anni dall'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco e produrre idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte;
b) i tecnici ed esperti già iscritti in elenco alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno comunicare, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, l'interesse a permanere nell'elenco entro e non oltre i diciotto mesi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Per gli anni seguenti dovrà essere fatta la comunicazione ogni tre anni.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) comporta la cancellazione dall'elenco (art. 4, comma 10).
REQUISITI
Possono iscriversi all’Elenco tutti i soggetti maggiorenni che intendono esercitare l'attività di assaggiatore di olio d'oliva, che hanno frequentato almeno la scuola dell’obbligo e che sono in possesso di:
1) requisiti di idoneità morale: non avere riportato condanna definitiva per reati ostativi; non essere assoggettato a misure di prevenzione personale;
2) requisiti di idoneità professionale:
- di essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori organizzato secondo i criteri stabiliti nel D.M del 7 ottobre 2021;
- di essere in possesso di un attestato rilasciato da un capo-panel che comprovi la partecipazione ad almeno 20 sedute di assaggio effettuate, secondo la metodologia prevista dall’allegato XII al Reg. CEE 2568/91, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.
L’iscrizione permette di far parte della commissione di degustazione che certifica la classificazione merceologica dell’olio e la relativa appartenenza alla DOP (Denominazione di Origine Protetta).
Per iscriversi occorre presentare una domanda in bollo alla Camera di commercio competente per territorio, redatta su apposito modello. Alla domanda occorre allegare:
- l’attestazione di versamento dei diritti di segreteria,rilasciata da SIPA;
- marca da bollo da euro 16,00;
- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
La Camera di commercio, dopo aver esaminato la regolarità della domanda e il possesso dei requisiti professionali e morali, la trasmette alla Regione; quest’ultima provvede all’iscrizione e ne dà comunicazione al Ministero.
Per informazioni: 0825/694288
Per l’invio della documentazione è possibile utilizzare la Posta Elettronica Certificata: cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it
Variazioni e cancellazioni
Qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati in domanda o dei requisiti necessari per l'iscrizione deve essere comunicata alla Regione competente per territorio.
L’eventuale cancellazione dall’Elenco è disposta dalla Regione:
- su segnalazione della Camera di commercio;
- su domanda dell'interessato, o d'ufficio, per il venir meno dei requisiti morali o per inadempienze verificatesi nell'espletamento dell’attività
L'avvenuta cancellazione dall'Elenco viene notificata dalla Regione al Ministero per le Politiche Agricole.
Scarica il modello di domanda
Costi
- Marca da bollo di Euro 16,00 (da apporre sul modulo)
- Diritti di segreteria di Euro 31,00
Diritti di segreteria: euro 31,00 |
|
Accesso piattaforma SIPA | |
Servizio da selezionare: Albi, Ruoli e Registri Causale: Iscrizione nell’Elenco Assaggiatori oli di oliva |
Per contatti rivolgersi a:
Dott.ssa Gemma Iermano mail:gemma.iermano@irpiniasannio.camcom.it tel. 0825694288