La definizione corrisponde alla categoria denominata “enti di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013. Per essi si intendono “gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.
Art 46 dello Statuto camerale
Azienda speciale
- L’azienda speciale è un organismo camerale strumentale con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotata di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
- L’azienda speciale opera secondo le norme del diritto privato ed è gestita secondo le regole di amministrazione proprie del diritto commerciale e le norme del D.P.R. 254/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in base a un proprio Statuto.
- L’azienda speciale è costituita con deliberazione dalla Giunta camerale, che ne approva il relativo statuto.
- Gli amministratori dell’azienda speciale sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti nello Statuto dell’Ente camerale e nello statuto dell’azienda stessa nel rispetto delle differenze di genere.
- La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell’azienda speciale accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti anche attraverso i propri componenti nominati nell'organo di amministrazione aziendale.