IL RENTRI

NOVITA'

Nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023n. 59 Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il RENTRi è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Il Regolamento è entrato in vigore il 15 giugno 2023 e disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;
  • le modalita' per la condivisione dei dati con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catastononche' le modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRi;
  • le modalita' di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;
  • le modalita' di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;
  •  le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.

I soggetti obbligati si iscriveranno al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende. 
Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Come previsto dall'art. 21 del Decreto, le modalità operative del sistema saranno definite,  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE.  

Per maggiori informazioni sul Decreto, consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.

Per tutte le informazioni sul Rentri consulta la pagina ufficiale https://www.rentri.gov.it/

 

RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti- è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili per le attività di vigilanza/controllo e per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Attraverso la gestione digitale degli adempimenti già previsti dalle norme vigenti, come l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico,  il RENTRI consente un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia.

Il RENTRI rappresenta quindi un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale: permette una sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e delle imprese e genera benefici per tutti gli attori coinvolti (istituzioni, enti di controllo e imprese).

Chi deve iscriversi

Devono iscriversi al RENTRI operatori professionali:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
  • gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Devono iscriversi al RENTRI produttori le imprese, gli enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:

  • industriali,
  • artigianali,
  • derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori:

  • associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, 
  • gestore del servizio di raccolta,
  • gestore del circuito organizzato di raccolta.

I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, all’iscrizione e la trasmissione dei dati.

Come va fatta l’iscrizione

L’iscrizione va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.
L’operatore accede alla propria area riservata mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE).
L’iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.
Con la trasmissione della pratica alla Sezione dell’Albo e la contestuale protocollazione l’iscrizione è completata.  

NOTA
Il RENTRI acquisisce automaticamente dal Registro imprese, dall’Albo Nazionale Gestori ambientali e da altre banche dati ufficiali  le informazioni necessarie per creare il profilo dell’operatore e attivare l’area riservata dalla quale perfezionare l’iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI. 

Pagamenti

A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

  • diritto di segreteria pari a 10€
  • contributo annuale diversificato in relazione a:
    • imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
    • imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
    • tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

NOTA
Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno attraverso la piattaforma pagoPA.

SUPPORTO

La piattaforma RENTRI mette a disposizione un'area di supporto con un ambiente di FAQ, distinte per categoria, e un assistente virtuale.

Sono disponibili anche le slides del Modulo I del progetto formativo del RENTRI relativo ai seguenti argomenti:

  • soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI (operatori, produttori, delegati)
  • modalità e tempistiche per l’iscrizione
  • le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto
  • le nuove regole per la gestione dei registri cronologici di carico e scarico

La normativa che ha istituito il RENTRI prevede criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori e un periodo preliminare di sperimentazione.

La sperimentazione avviene tramite un’area dimostrativa, RENTRI-DEMO, con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale che rimarrà sempre accessibile, anche dopo la piena operatività del RENTRI.

Ultima modifica: Lunedì 1 Luglio 2024