Deposito del brevetto

Un brevetto è protetto solo nel territorio dei Paesi in cui è stato concesso. 
Se un brevetto è privo di protezione in un Paese, l'invenzione può essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque in quel territorio. 

Esistono tre tipi di deposito: 

Brevetto NAZIONALE 

È valido solo nello Stato in cui viene effettuato il deposito ed è gestito dall'Ufficio nazionale competente, che in Italia è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). 

UIBM: requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, industrialità) UIBM: esclusioni dalla brevettabilità 
 
Presso l'UIBM possono essere depositate le seguenti domande:  

  • brevetto per invenzione è una soluzione tecnica ad un problema tecnico non ancora risolto. Si realizza come un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, un utensile o dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, destinato all'applicazione in campo industriale.  

  • brevetto per modello di utilità è una forma nuova di un prodotto industriale già esistente, inteso a dare maggiore facilità d'uso all'oggetto stesso, comportando una particolare efficacia o comodità di applicazione del prodotto. 

Il modello di utilità è un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri Stati (es. Germania, Austria, Francia, Spagna, Giappone, Portogallo, Cina) 

Non sempre la differenza tra brevetto per invenzione e modello di utilità è evidente. Se l'UIBM, in fase di esame, ritiene che la domanda per invenzione sia accoglibile solo come modello di utilità, invita l'interessato, entro un termine prefissato, a convertire la domanda di invenzione in modello di utilità. In tal caso, la data di deposito del modello di utilità rimane quella di presentazione originaria. Se al momento del deposito sussistono dubbi in merito alla scelta del tipo di brevetto (invenzione o modello di utilità) è consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di richiedere, con lo stesso modulo, il brevetto per modello di utilità, lasciando che sia l'UIBM a scegliere tra l'una e l'altra soluzione. 

 
Brevetto EUROPEO 

Il brevetto europeo viene concesso dall' EPO - European Patent Office (in italiano Ufficio europeo dei brevetti) e consente di ottenere con un'unica domanda la protezione del brevetto in uno o più Stati membri. È inoltre possibile chiedere la protezione concessa dal brevetto europeo anche in altri Stati non membri che ne autorizzino l'estensione sul loro territorio (ad es. Bosnia Erzegovina e Montenegro). Dopo la concessione del brevetto, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino dei brevetti europei, il titolare deve predisporre la procedura di convalida nazionale. In particolare, deve depositare la traduzione del brevetto europeo agli uffici degli Stati designati la cui lingua ufficiale non è quella del brevetto concesso. Il brevetto europeo così convalidato, conferisce al titolare, negli Stati membri designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. In base all'accordo di Londra, entrato in vigore il 1° maggio 2008, alcuni Stati non richiedono più la traduzione del brevetto europeo. Per maggiori informazioni consultare le pagine internet dell'EPO riguardanti il "London Agreement". Al momento l'Italia non ha ancora aderito all'accordo.  

La traduzione di un brevetto europeo in Italia può essere depositata direttamente all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) con INVIO TELEMATICO o presso una qualsiasi Camera di commercio in allegato ai seguenti moduli: 

Per ulteriori informazioni: 
UIBM: brevetto europeo  

 
Brevetto Europeo con effetto unitario 

Dal 01/06/2023 è operativo il brevetto europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”) rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) che consente, attraverso il pagamento di un'unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 17 paesi UE che hanno ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).  
Il brevetto unitario non sostituisce bensì si affianca alla tutela brevettuale esistente a livello nazionale (in Italia presso l’UIBM) e a livello europeo (presso l’EPO).  

 
Brevetto INTERNAZIONALE 

Il brevetto internazionale viene concesso dalla WIPO - World Intellectual Property Organization (in italiano Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale OMPI) e consente la protezione del brevetto per invenzione o modello di utilità in uno o più degli Stati aderenti al trattato di cooperazione sui brevetti PCT (Patent Cooperation Treaty): visualizza l'elenco degli Stati 
Il PCT offre la possibilità di ottenere la tutela per un'invenzione in tutti gli Stati contraenti elencati, mediante la presentazione di un'unica domanda, senza dover depositare singole richieste di brevetto nazionali. 
A differenza del brevetto europeo, la domanda di brevetto internazionale non prevede un procedimento centralizzato per la concessione, ma si limita a semplificare la procedura di richiesta. I brevetti vengono concessi successivamente dai singoli Paesi o dalle singole organizzazioni regionali designate (EPO, EAPO, OAPI, ARIPO). 

Per ulteriori informazioni: 
UIBM: brevetto internazionale PCT 

 
Priorità 

Entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda in uno dei Paesi membri della Convenzione di Parigi il titolare ha il diritto di depositare la stessa domanda in uno o più dei Paesi membri della Convenzione facendo retrocedere alla data del primo deposito la data del deposito successivo. 
Attenzione: una volta che la domanda di brevetto è diventata pubblica ed è trascorso il periodo di priorità di dodici mesi, non è più possibile estendere il brevetto all'estero. 

Ultima modifica: Lunedì 26 Febbraio 2024