Imprese Artigiane

Direttiva dei Conservatori in materia di soppressione Albo Artigiani, CC.PP. A e CRA

Dal 1° febbraio 2016 niente più Commissioni Provinciali per l'Artigianato e niente più CRA, tutte le funzioni passano al Registro delle Imprese, pronta la Direttiva dei Conservatori della Campania che assumono orientamenti comuni e condivisi per la gestione di tutte le pratiche a rilevanza artigiana

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Soppressione Albo imprese artigiane

Soppresso dal 1° gennaio 2016 l'Albo delle Imprese Artigiane, sostituito a tutti gli effetti dal  Registro delle Imprese. Le Camere di Commercio svolgono ora tutte le funzioni amministrative (annotazione, modifica e cancellazione dalla sezione speciale)che prima erano affidate alla CPA. Entro il 30 gennaio saranno formalmente soppresse  le Commissioni Provinciali per l'Artigianato e la stessa Commissione Regionale, l'ultima Commissione è stata convocata per il 18 gennaio, in modo da definire le pratiche presentate fino al 31 dicembre.

Nota di approfondimento.

Definizione di Imprenditore artigiano (L. 443/1985)

Art. 2.

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3.

Definizione di impresa artigiana.

E' artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

E' altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Per approfondimenti L.443/1985

N.B. Tutte le pratiche artigiane vanno inviate in modalità telematica tramite la piattaforma Comunica.

Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012 , n. 147 ha stabilito che, a decorrere dal 14/09/2012, il riconoscimento delle qualifiche di Estetista e Acconciatore diventano di competenza dei Comuni. Pertanto, da tale data, non è più richiesto il riconoscimento presso la CpA, ma vanno allegati alla Scia presentata al Comune anche i titoli abilitativi per le suddette attività.
Di seguito le rispettive normative attualmente in vigore per il possesso della qualifica professionale.

 

Maestro Artigiano

 

Legge Regionale n. 20 del 10.07.2012

Linee guida Maestro Artigiano

La domanda per il riconoscimento della qualifica di Maestro Artigiano va presentata al Registro delle Imprese in modalità telematica - da Starweb: Comunicazione Unica Imprese - Variazioni (Dati Impresa - altri atti e fatti soggetti a deposito) nelle note specificare "domanda per il riconoscimento della qualifica di Maestro Artigiano") allegando:

  • Modulo di domanda (compilato in ogni parte e firmato in modalità autografa);
  • Curriculum vitae in formato europeo che evidenzi le modalità con le quali il richiedente ha acquisito competenze ed abilità;
  • Attestati (almeno uno);
  • Apposizione della firma digitale del richiedente e dell'intermediario (titolare del contratto Telemaco) sulla distinta fedra e su tutti gli allegati.

Tutti gli allegati devono recare la dichiarazione (da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa) di conformità ai documenti originali cartacei.

Costi (assolti virtualmente dal prepagato telematico): Impresa individuale o socio partecipante € 17,50 (bolli) ed € 18,00 (diritti di segreteria).

Disciplina dell'attività di estetista

(L. 1/1990) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n. 4.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi

elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 .

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Per approfondimenti L. 1/1990

 

Disciplina dell'attività di acconciatore

(L. 174/2005) Pubblicata nella GU n. 204 del 2-9-2005

L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa

economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge é volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Per approfondimenti L. 174/2005 e Del. Reg. n. 740/2009

Attività regolamentate

Le attività regolamentate sono soggette alla verifica dei requisiti professionali in base alle singole normative.

Per le attività regolamentate artigiane (autoriparatori, impiantisti, ecc.) i requisiti vengono acquisiti prima dal Registro delle Imprese e poi si procede all'iscrizione nell'Albo.

Qui di seguito le attività regolamentate come descritte nella relativa sezione del Registro delle Imprese con tutte le indicazioni e i riferimenti normativi:
- Attività di Autoriparazione
- Novità in materia di autoriparazione, nasce una nuova sezione, la "meccatronica"
- Installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti
- Modalità di conversione da L. 46/90 a D.M. 37/2008
- Pulizia e disinfezione - Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- Facchinaggio e movimentazione delle merci

Per approfondimenti clicca qui.

Per informazioni rivolgersi a:

registro.imprese@irpiniasannio.camcom.it

dott.ssa Paola Novelli mail:paola.novelli@irpiniasannio.camcom.it tel: 0825.694.237

dott. Aldo Masone mail:aldo.masone@irpiniasannio.camcom.it tel: 0824.300.403

 

Ultima modifica: Sabato 9 Marzo 2024