Brevetto per nuova varietà vegetale

Che cos'è una nuova varietà vegetale 

È una varietà omogenea, stabile e diversa da quelle già esistenti. Si riferisce non solo ai vegetali e ai relativi ritrovati naturali o artificiali, ma anche al metodo di produzione o di utilizzazione e eventuali mutazioni. 

L'organizzazione intergovernativa che si occupa della protezione delle varietà vegetali è l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales - UPOV, (in italiano, Unione Internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali), nata a seguito di una Convenzione sottoscritta a Parigi nel 1961 e con sede a Ginevra, presso la WIPO/OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). L'UPOV promuove un efficiente sistema di protezione sui ritrovati vegetali e assicura che i membri dell'Unione riconoscano i risultati raggiunti dai costitutori vegetali, concedendo loro un diritto di proprietà intellettuale. Assiste, poi, i Paesi membri nel processo di implementazione nella propria legislazione nazionale. 

 
Definizione di titolarità 

Generalmente, il titolare della nuova varietà vegetale è: 

  • chi ha creato o scoperto e messo a punto la varietà (costitutore) 

  • il datore di lavoro della persona sopraindicata o chi ne ha commissionato il lavoro 

  • l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati ai punti precedenti 

 
Requisiti di registrazione 

  • Novità: quando, cioè, il suo materiale di propagazione o i prodotti di raccolta (ad esempio frutti, fiori) non sono stati venduti né ceduti a terzi, da oltre un anno dalla data di deposito nel territorio dell'Unione Europea (nel caso della privativa italiana, in Italia) o da oltre quattro anni all'estero. In riferimento all'estero, per le varietà a fusto legnoso il termine è esteso a sei anni, sempre dalla data di deposito. 

  • Distintività: quando, cioè, si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà notoriamente conosciuta alla data del deposito della domanda. Più nel dettaglio, una varietà è notoriamente conosciuta quando: 

  • per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, la domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale; 

  • è presente in collezioni pubbliche. 

  • Omogeneità: quando, cioè, è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti per la protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza della sua riproduzione sessuata e della sua moltiplicazione vegetativa. 

  • Stabilità: quando, cioè, i caratteri pertinenti e rilevanti per la protezione rimangono invariati dopo successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo. 

 
Identificazione della varietà 

La varietà deve essere identificata dalla rispettiva denominazione, proposta dal richiedente ed approvata dall'Ufficio che ne riceve la domanda. La denominazione attribuisce un certificato di identità alla varietà protetta, che continua anche senza la tutela giuridica della privativa. La denominazione non può consistere di sole cifre (a meno che ciò sia prassi già adottata) e non deve creare confusione o indurre in errore sulle sue caratteristiche. 

 
Durata 

20 anni dalla data di concessione. 
Per gli alberi e le viti, il diritto dura 30 anni dalla sua concessione. 

 
Dove presentare la domanda 

Prima di presentare la domanda è opportuno effettuare una ricerca.  

La domanda può essere presentata: 

  • in modalità telematica direttamente sul sito dell'UIBM: l’accesso al portale è possibile tramite SPID o CIE per i residenti in Italia e può essere necessario il possesso di una firma digitale; 

  • in modalità cartacea tramite gli sportelli di una qualsiasi Camera di commercio 

Deposito in Camera di commercio 

Modulo di domanda 
Il modulo di domanda è disponibile esclusivamente on-line in formato PDF editabile e prevede:  

  • compilazione al computer prima della stampa (non devono essere compilati a penna) 

  • stampa no fronte-retro 

  • firma e consegna in duplice copia (almeno una con firma in originale) 

Il modulo di domanda è differente a seconda del firmatario, che può essere: 

  • direttamente il titolare del brevetto (modulo per richiedente). Nel caso di più titolari il modulo deve essere firmato da tutti, 

oppure, in rappresentanza: 

Al modulo di domanda vanno allegati eventuali fogli aggiuntivi se lo spazio dedicato all'inserimento dei dati non è sufficiente. 

Consegna in Camera di commercio 

È possibile far consegnare la domanda di brevetto agli SPORTELLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALI da un depositante, che al momento della consegna aggiunge la sua firma nell'apposito spazio su tutti e tre i moduli (non è richiesta delega). 

L'operatore dello sportello rilascia: 

  • modello F24 precompilato per il pagamento della tassa di concessione governativa 

  • ricevuta di pagamento del diritto di segreteria 

  • ricevuta di presentazione della domanda 

  • copia semplice del modulo di domanda oppure, se richiesto, copia autentica 

La data di deposito del brevetto coincide con la data di pagamento dell'F24. 

 
Iter della domanda 

La documentazione è accessibile al pubblico dopo 30 giorni dal deposito della domanda; chiunque è interessato può formulare osservazioni, inoltrandole al richiedente per eventuali controdeduzioni. 
Dopo sei mesi dal deposito, o comunque quando la domanda è in regola, è trasmessa una copia completa al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali che effettua gli accertamenti tecnici sui requisiti di brevettabilità previsti dalla legge. L'esito è sottoposto al parere di una Commissione interministeriale che esprime un parere vincolante per il rilascio o il rifiuto della privativa. 

 
Deposito europeo 

Il deposito si effettua presso la Community Plant Variety – CPVO (in italiano, Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali – UCVV) con sede ad Angers (Francia). Con un unico deposito di varietà vegetale si ottiene la protezione in tutti gli Stati dell'Unione Europea. 

 
Per ulteriori informazioni 

UIBM: Nuove varietà vegetali 

UIBM: istruzioni di deposito 

Costi di deposito 

Tasse di mantenimento 

The International Union for the Protection of New Varieties of Plants – UPOV 

Ultima modifica: Martedì 6 Febbraio 2024